Coronavirus: 5 cosa da sapere sulle assenze dal lavoro

La diffusione del contagio del Coronavirus sta creando situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori. Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio? In questo articolo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro risponde a queste e ad altre domande.

Due mesi dopo il primo contagio registrato nella cittadina cinese di Wuhan, il Coronavirus è arrivato anche in Italia.

Tutto sarebbe partito dalla zona del Lodigiano, dove il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale si dispongono una serie di provvedimenti speciali per i dieci comuni lombardi che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Il numero dei contagi è in costante aggiornamento, con casi registrati anche in altre regioni italiane, in particolare in Piemonte e in Veneto, a seguito dei quali sono state predisposte ulteriori provvedimenti speciali nelle zone dei focolai che prevedono:

  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus sta creando situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le più varie e meno consuete.

A seguito del Decreto-legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha offerto indicazioni per la gestione delle assenze dal lavoro dei lavoratori a causa della diffusione del contagio da Coronavirus, illustrando cinque diverse casistiche che si possono prospettare nella gestione dei rapporti di lavoro. Vediamole insieme.

1. Assenza a causa dell’ordinanza

Nell’ipotesi in cui un lavoratore debba assentarsi dal lavoro a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, si realizza l’impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata.

Un’alternativa all’assenza retribuita, laddove possibile, è rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro.

Normalmente è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.

2. Sospensione dell’attività aziendale

Nei comuni o nell’aree interessate dall’epidemia, è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva.

Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

3. In quarantena obbligatoria

Questa condizione, che riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus, può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato.

In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4. In quarantena volontaria

Coloro che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio, anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste o perché hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, stanno assumendo un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza.

Tale situazione è disciplinata conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

5. Assenti per paura del contagio

Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.

In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

La tutela dei lavoratori legata all’emergenza Coronavirus, così come l’attuazione di tutte le procedure di sicurezza richieste dal caso, è di priorità assoluta per le imprese.

È richiesta una grande assunzione di responsabilità collettiva, che impone prudenza e rispetto delle raccomandazioni igienico-sanitarie indicate da OMS, ISS, Ministero della Salute e dal Decreto-legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Aggiornamenti sul Coronavirus saranno dati con l’evolversi dello scenario epidemiologico.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dell’emergenza sul lavoro scrivi a Diego Albergoni, diego.albergoni@millergroup.it, Founder & Consulente del Lavoro di Miller Group.

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